Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: partecipazione plurima

DUE SOCIETA' GIURIDICAMENTE SEPARATE - ISTANZA PARTECIPAZIONE RIUNITA - NON AMMESSA

CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA

Secondo l’appellante, trattandosi di due soggetti giuridici separati (sebbene dello stesso proprietario), una “riunione” delle istanze non prevista dal bando è inammissibile.La censura è fondata.A prescindere dalla possibilità per le due società, che giuridicamente sono due soggetti distinti, di partecipare unitamente alla competizione depositando un’unica domanda di partecipazion (...)